La dottrina cristiana tradizionale si è espressa
in maniera chiara e netta sull’uso del denaro ed in particolare sul divieto del
prestito ad interesse, cioè dell’usura che ai giorni nostri è praticamente il
faro che illumina la corrotta società occidentale.
Lo studioso di religioni comparate Dag Tessore ha
portato in risalto diversi passi che vanno in tale direzione, li segnaliamo:
1) E’ vietato prestare denaro esigendo
interessi (usura). Quindi sono proibite, ad esempio, tutte le banche che
prestano denaro ad interesse, o che danno mutui, o qualunque altro genere di
transazione finanziaria in cui vengano richiesti o pagati interessi.
Sacra Scrittura.
Deuteronomio 23,20: “Non farai al tuo fratello
prestiti ad interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si
presta ad interesse”(cfr anche Es 22,24; Lv 25,35-37).
Ezechiele 18,8: “Non presta a usura e non esige
interessi”.
Siracide 8,12: “Se dai in prestito, sii in
perdita”(cioè non guadagnarci)
Luca 6,34-35: “Se prestate a coloro da cui sperate di ricevere qualcosa, che merito ne avrete?...prestate invece senza attendervi nulla in cambio”.
Padri della Chiesa
Canones Hippolyti, 71,15: chi non si astiene dal prestito ad interesse non può accedere al battesimo, cioè non può diventare cristiano.
Sant’Agostino, Enarrationes in psalmos, 36, Serm.3,6: “Se ti aspetti di riavere più di quello che hai prestato, sei un usuraio e sei da condannare”
Clemente Alessandrino, Stromati, II, 18 (PG 8,1016): “La Legge di Dio…non permette che si ricevano interessi sul denaro”.
Fozio il Grande, Syntagma kanonon, IX, 27: “La proibizione di ricevere interessi mi pare che riguardi tutti i casi di prestiti e di contratti”.
Interi libri dei Padri della Chiesa sono dedicati alla condanna del prestito ad interesse, ad esempio:
San Gregorio di Nissa, Contro gli usurai (PG 46,433);
San Giovanni Crisostomo, Contro gli usurai (PG 61,121.367);
San Giovanni Damasceno, Sul prestito ad interesse (PG 95, 1364);
Nicola Cabasila, Discorso contro gli usurai (PG 150, 728);
Altri brani patristici in cui è condannata severamente la pratica del prestito ad interesse: San Cipriano, De lapsis, VI; Tertulliano, Adversus Marcionem, IV, 17; Constitutiones Apostolorum, II, 6; San Basilio, Epistole, 188; Commodiano, Instructiones, LXV (II, 20); Lattanzio, Divinae institutiones, VI, 18; San Leone Magno, Sermones, XVII.
Concili.
Concilio di Ippona, can. 22: “Nessuno riceva più di quanto ha prestato, che si tratti di denaro o di qualunque altro bene”.
Concilio di Cartagine, can. 5: “Sia vietato a tutti i chierici di prendere interessi da qualsiasi bene”, “cosa biasimevole anche per i laici”.
Altri canoni dei Concili che condannano il prestito ad interesse: Concilio del Trullo, can. 10; Concilio di Laodicea, can. 4; Concilio di Elvira, can.20 (scomunica ai laici che prestano ad interesse); il Concilio di Arles, can. 22 (scomunica ai chierici che prestano ad interesse); Concilio di Orléans III, can.30 ; Concilio di Cartagine, can. 20. E ancora: Canoni Apostolici, can. 44; San Gregorio di Neocesarea, can. 2; San Gregorio di Nissa, can. 6.
Leggi Imperiali.
Anche la legislazione di ispirazione cristiana ha condannato l’usura in ogni sua forma: Imperatore Basilio il Macedone (IX sec.).
2) “I Padri condannavano l’assunzione di interessi in assoluto, non solo di interessi esagerati, ma anche di interessi moderati”.
3) Il divieto del prestito ad interesse “riguarda non solo i prestiti in denaro ma anche i prestiti di qualunque altro bene”.
4) Essendo severamente vietato il prestito ad interesse, è vietato collaborare e avere a che fare con le banche e gli altri enti che operano con usura. Cfr. ad esempio San Niceforo il Confessore, can.31: “ Il sacerdote non dia la comunione a coloro che prendono interessi, e non sieda a tavola a mangiare con essi”.
5) Chi deposita denaro in banca, aprendo un conto bancario, è come se prestasse del denaro alla banca, la quale sfrutta e investe tale denaro per farlo crescere e in conseguenza di ciò paga al cliente gli interessi. Perciò chi deposita soldi in banca non fa altro che dare (alla banca) un prestito ad interesse, e ciò è vietato.
6) Chi, avendo un conto in banca, riceve dalla
banca degli interessi, deve considerare tali interessi un guadagno illecito e
proibito e quindi deve subito restituirli alla banca stessa oppure elargirli ai
poveri.
San Basilio, can. 14: “Chi riceve interessi,
distribuisca ai poveri l’iniquo guadagno”
Salmi, 14,5: l’uomo timorato di Dio “non presta il suo denaro ad interesse e non accetta guadagni a sfavore degli innocenti”.
7) Qualunque investimento di denaro che implichi
scommessa a rischio, speculazione e azzardo (per es. investimenti in borsa e simili)
è vietato, e i guadagni che ne derivano sono vietati.
Sant’Ambrogio, De Tobia, XIV: “Tutto ciò che si basa su speculazione e azzardo è una forma di usura”.
8) E’ lecito investire soldi prestandoli ad un ente commerciale o finanziario come quota azionaria: se poi l’ente, attraverso le proprie attività commerciali, riporterò guadagni, colui che ha investito riceverà una quota proporzionata dei guadagni; se invece l’ente subirà delle perdite, colui che ha investito subirà anch’egli, sulla sua quota, una perdita proporzionata. Se invece il cliente riceve in ogni caso solo guadagni , allora si tratta in realtà di una forma mascherata di usura. >>
Inutile sottolineare come oggi ci ritroviamo
esattamente nella situazione opposta. L’usura, le banche private, il sistema a
debito e la mentalità distorta di economisti e finanzieri sono un evidente
segno dei tempi.
Oggi le parole dei Padri della Chiesa appaiono come un lontano ricordo.